TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Arrivano le BAT per i rifiuti

- di: Giovanni Barca
- L’articolo che segue ha lo scopo di sintetizzare e fornire alcuni elementi di base per la lettura della Decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE, il documento relativo alle migliori tecniche disponibili –BAT- per la gestione dei rifiuti recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della UE
La Decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE, prodotta definitivamente dalla Commissione nello scorso agosto dopo cinque anni di lavoro, è importante per almeno tre motivi:
- La definizione delle BAT non è un processo solo tecnico o burocratico ma è frutto di un lungo e articolato dibattito tra tutti gli interessati, comprese le associazioni ambientaliste, alla cui base sono posti rigorosi strumenti scientifici prodotti dall’ istituto di ricerca Europeo JRC.
- Lo studio delle BAT ha sempre il pregio di considerare un determinato ciclo produttivo, in questo caso quello che attiene alla gestione di taluni impianti di trattamento rifiuti. Nel suo complesso, nessun aspetto viene tralasciato: acqua, aria, suolo, odori, consumo di energia, organizzazione aziendale fanno parte di un unico insieme necessario per garantire la tutela ambientale.
- La gerarchia europea per la gestione dei rifiuti è posta alla base del documento e, in più passaggi, i richiami alla compatibilità organizzativa ed alla sostenibilità economica ed energetica degli impianti fanno capire che le norme tecniche, anche precise, non possono in alcun modo supplire alla carenza di scelte di pianificazione.
Gli impianti di gestione dei rifiuti dovrebbero, in sostanza, far parte di un sistema organizzativo che definisca fabbisogni, tipologie, criteri di localizzazione. Viceversa sarà difficile garantire la filosofia delle migliori tecniche disponibili.
La Decisione della Commissione è stata assunta ai sensi della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione integrata degli inquinamenti) conosciuta anche come direttiva IED (Industrial Emission Directive) che ha abrogato sostituendola la direttiva 2008/1/CE, nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). La direttiva IED abbraccia la quasi totalità delle industrie e costituisce, di fatto, direttiva di riferimento anche per le altre direttive di settore.
La direttiva IED definisce gli obblighi ambientali che devono essere rispettati da qualsiasi tipo di impianto industriale che causa inquinamento appartenente ad una delle categorie elencate nell’Allegato I della stessa. La direttiva IED è stata recepita nella normativa italiana con Dlgs 04/03/2014 n 46.
Tra gli obblighi, oltre a quello di applicare tutte le misure possibili per la limitazione dell’impatto ambientale, vi è anche quello relativo all’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, indicate con l’acronimo BAT (Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili, note anche come BATC ovvero BAT Conclusion) sulla base delle quali vengono poi rilasciate le autorizzazioni, da parte delle autorità competenti degli stati membri.
Le BAT che vengono tradotte in ogni lingua dei paesi dell’unione, derivano dai cosiddetti BRefs (BAT Reference documents) documenti in lingua inglese che anticipano le BAT, rapporti che rappresentano un quadro generale dei processi industriali impiegati nei settori indicati dalle direttiva. I BRefs possono essere scaricati dal sito dell’European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau.
La direttiva IED, nelle definizioni (art 3), cosi riporta:
Bref: «documento di riferimento sulle BAT», un documento risultante dallo scambio di informazioni elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili
BAT: un documento riguardante le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Anche prima della direttiva 2010/75/UE si parlava di BRefs e di BAT. Dopo il 2010, tuttavia, la direttiva ha fornito un quadro chiaro su come scrivere ed aggiornare i BRefs e su come applicare le BAT.
Nel settore dei rifiuti, la Commissione Europea pubblicò il documento BRef nell’agosto 2006. Il Governo italiano ritenne a suo tempo di recepire il BRef con proprio atto, tuttora vigente, ossia il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59." Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2007, n. 130, S.O.
La decisione dell’agosto scorso viene a valle di lungo processo partecipativo cui è stato preposto un Forum istituito dalla commissione nel 2011 e che ha concluso i propri lavori a dicembre 2017.
E’ importante ricordare che, a questo forum, oltre agli stati membri hanno partecipato i settori industriali interessati e le associazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente.
Fondamentale, nella formazione della BAT, è il ruolo di JRC (Joint Research Centre) che è il servizio indipendente di supporto tecnico scientifico alla Commissione e che coordina i lavori del tavolo tecnico (Tecnical Working Group) impegnandosi alla fine della revisione tecnica del documento a presentare le conclusioni al Forum stabilito in base all’art 13 della IED. Il Forum restituisce un’opinione sul risultato che viene resa pubblica. Come ultimo step, il processo di ratificazione delle BAT passa al vaglio del Comitato definito nell’Art 75 della IED, dove gli stati membri votano a maggioranza qualificata per l’approvazione delle nuove BAT. In definitiva, un processo assai lungo e laborioso ma partecipato e valutato da tutti gli stakeholders, che si basa su una raccolta dati tecnicamente ben studiata e condivisa.
Ogni Stato membro è tenuto a garantire l'applicazione della norma sul proprio territorio, senza necessità di un atto di recepimento. Ciò nondimeno, in passato, in casi analoghi, lo Stato italiano ha comunque ritenuto di recepire atti comunitari già, di per sé, auto applicativi.
Certamente gli uffici del Ministero e il Governo dovranno valutare le BAT emanate ad agosto verificandole alla luce del DM 29/01/2007. La cosa più semplice potrebbe essere (per ciò che riguarda le tipologie d’impianto trattate dalla decisione 2018/1147/UE) abrogare il DM del 2007 applicando tout court la decisione UE dello scorso agosto; ciò anche in virtù dell’art 13 comma 7 della IED che riconosce la validità dei BRrefs emanati antecedentemente alla pubblicazione della direttiva stessa solo fino all’emanazione delle BAT. Del resto anche il Dlgs 152, come modificato dal Dlgs 46/2014, precisa che, una volta emanate le BAT, devono essere usate queste.
In proposito, è utile ricordare anche il testo del JRC - UE - Siviglia del maggio 2018 “Best practice report for the waste management sector”. Tale documento ha lo scopo di guidare tutti i gestori dei rifiuti a migliorare le proprie prestazioni ambientali anche al fine di ottenere la certificazione EMAS per il settore della gestione dei rifiuti in base all’articolo 46 del regolamento EMAS.
Inoltre, per quanto riguarda gli stoccaggi provvisori, si ricorda anche la circolare del Ministero dell’Ambiente n.4046 del 15/03/2018 recante “linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanata a seguito dei numerosi incendi che si sono verificati su tutto il territorio nazionale.
Ambito d’applicazione della decisione 2018/1147
Le BAT si applicano alla quasi totalità degli impianti di trattamento rifiuti con capacità che variano da 10 Mg al giorno (10 tonnellate) a 50Mg, a75Mg, a seconda della pericolosità dei rifiuti ed alla specifica tipologia di trattamento. Si applicano altresì:
- al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi per impianti di stoccaggio superiori alle 50Mg;
- al trattamento (a gestione indipendente) di acque reflue provenienti da un’installazione di trattamento di rifiuti di cui sopra
ma non si applicano:
- alle discariche (le discariche non hanno BAT, sia perché a livello europeo sono considerate residuali, sia perché la direttiva specifica sulle discariche ha già delle norme tecniche),
- agli inceneritori (per gli inceneritori le BAT sono in corso d’ultimazione e dovrebbero essere pubblicate nel 2019),
- alla bonifica in loco di terreni contaminati,
- ad altre tipologie con specifici dettagli.
La Decisione sottolinea che le conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando le disposizioni pertinenti della legislazione UE, ad esempio la gerarchia dei rifiuti. In qualche modo, ci ricorda che la corretta gestione dei rifiuti deve essere sostenuta da una buona pianificazione che deve riguardare il processo nel suo insieme, partendo dalla raccolta sino al recupero/smaltimento.
Inoltre le prescrizioni tecniche ed operative contenute nelle BAT comportano costi d’impianto e gestionali elevati che si giustificano solo a fronte di corrette economie di scala.
Considerazioni Generali
Se l'obiettivo principale di queste conclusioni risulta la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti, vengono anche-giustamente-, disciplinate altre questioni ambientali, come l’efficienza energetica, l’efficienza economica, l’efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui. Sugli odori le BAT hanno il pregio di colmare una lacuna normativa disciplinata, finora, solo da alcune Regioni.
Il documento contiene 53 singole conclusioni sulle BAT. Di queste, 24 si applicano al settore nel suo insieme e 29 si applicano agli impianti di trattamento dei rifiuti e riguardano i trattamenti meccanici, biologici e fisico-chimici ed il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.
Gli impianti esistenti (vale a dire quelli autorizzati prima della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Guce) hanno quattro anni per conformarsi ai nuovi standard. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.
I BAT-AEL riguardano le polveri, i composti organici volatili totali, l’ammoniaca, l’acido cloridrico, il mercurio, i clorofluorocarburi e l’odore. Per BAT-AEL la direttiva IED intende “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”, ovvero intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni d’ esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche;
Per le emissioni atmosferiche, le conclusioni sulle BAT fanno riferimento ad una serie di tecniche come la copertura di apparecchiature per ridurre le concentrazioni di inquinanti emessi nell'aria.
Per le emissioni nell'acqua, le conclusioni sulle BAT si concentrano sulle tecniche per massimizzare il risparmio idrico e ottimizzare l'uso dell'acqua, compreso il suo ricircolo e il suo riutilizzo, nonché la separazione dei flussi di acque reflue in base al loro contenuto di sostanze inquinanti.
Come vedremo in seguito, si deve sottolineare che per migliori tecniche disponibili (non tecnologie) si intendono una serie di azioni che non riguardano soltanto un’impiantistica avanzata e ben realizzata ma anche modalità gestionali e comportamentali che richiedono il giusto approccio alla gestione aziendale, alla tutela dell’ambiente e alla salute dell’uomo.
Di seguito la sintesi delle 24 BAT che si applicano al settore nel suo insieme
BAT 1:
la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:
- impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
- definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;
- pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
- attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- struttura e responsabilità,
- assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,
- comunicazione,
- coinvolgimento del personale,
- documentazione,
- controllo efficace dei processi,
- programmi di manutenzione,
- preparazione e risposta alle emergenze,
- rispetto della legislazione ambientale,
- controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive
- riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
- attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
- attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;
- svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;
- gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);
- inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);
- piano di gestione dei residui ;
- piano di gestione in caso di incidente ;
- piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);
- piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).
BAT 2:
Anche questa BAT riguarda per lo più tecniche gestionali.
- predisporre e attuare procedure di pre accettazione e caratterizzazione dei rifiuti,
- predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti,
- predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti,
- istituire e attuare un sistema della qualità del prodotto in uscita,
- garantire la segregazione dei rifiuti,
- garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelazione,
- cernita dei rifiuti solidi in ingresso per impedire il confluire di materiale indesiderato.
BAT 3
Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi.
BAT 4
Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.
- Ubicazione ottimale del deposito
- Adeguatezza della capacità del deposito
- Funzionamento sicuro del deposito
- Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati
BAT 5
Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.
BAT 6
Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).
BAT 7
La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua con frequenza definita in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
BAT 8
La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera con frequenza definita e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
BAT 9
La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti inquinanti organici persistenti (POP) e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione di tecniche definite.
BAT 10
La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.
BAT 11
La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.
BAT 12.
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori
BAT 13
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione di tecniche definite.
BAT 14
Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche definite.
BAT 15
La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio, durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando tecniche definite.
BAT 16
Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche definite in seguito.
BAT 17.
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi definiti
BAT 18
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche definite.
BAT 19
Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata di tecniche definite.
BAT 20
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata di tecniche definite.
BAT 21
Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche definite nella stessa BAT, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).
BAT 22.
Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.
BAT 23
Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare tecniche definite.
BAT 24
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).
BAT specifiche
Le altre BAT riguardano nello specifico i seguenti impianti:
- trattamento meccanico dei rifiuti
- trattamento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche) contenenti VFC e/o VHC (refrigeranti)
- trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico
- trattamento dei RAEE contenenti mercurio
- trattamento biologico dei rifiuti
- trattamento anaerobico dei rifiuti
- trattamento meccanico biologico dei rifiuti
- trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e /o pastosi
- trattamento per la rigenerazione degli oli usati
- trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico
- trattamento per la rigenerazione dei solventi esausti
- trattamento termico del carbone attivo esausto, dei rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato
- lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato
- decontaminazione delle apparecchiature contenti PCB (Policlorobifenili)
- trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Al capitolo 6, infine, sono descritte, per ogni inquinante, le tecniche relative a:
-Emissioni convogliate in atmosfera -Emissioni diffuse di composti organici volatili (VOC) nell’atmosfera -Emissioni nell’acqua -Tecniche di cernita -Tecniche di gestione
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(Il paragrafo sulla considerazioni generali è, in gran parte, estratto da Arpatnews del 30/8/2018 mentre le descrizioni delle varie BAT sono una rielaborazione sintetica del testo pubblicato in GUCE)