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RIFORMA DELLA TARIFFA ELETTRICA

Gli Effetti sulla Bolletta

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di: Mario Cirillo*
La riforma delle tariffe domestiche dell’energia elettrica rappresenta un passaggio importante in un sistema energetico per cui si prevede una profonda trasformazione, dominato da tecnologie di generazione distribuita, ad elevata efficienza, alimentate da fonti rinnovabili e che integrano la produzione di elettricità e calore. Attraverso simulazioni, l’autore analizza gli effetti positivi e negativi della riforma sui consumi delle famiglie. L’articolo è una rielaborazione di quello apparso sulla Newsletter mensile del Gestore dei Mercati Energetici - GME n. 89 gennaio 2016


Gli impatti positivi della riforma sull’impiego di tecnologie efficienti quali pompe di calore e cucine elettriche sono rilevanti. Tuttavia, non sono trascurabili gli effetti, questa volta negativi, sugli investimenti in impianti di generazione rinnovabile di scala domestica, sia che questi siano abbinati alle suddette tecnologie efficienti, sia che siano realizzati in contesti abitativi in cui è impiegato il gas naturale.

 

Il nodo della progressività e gli obiettivi di efficienza energetica
Buona parte del dibattito sulla riforma delle tariffe domestiche dell’energia elettrica si è giustamente concentrata sulle ricadute della redistribuzione dei costi di rete e degli “oneri generali” (prevalentemente costi legati all’incentivazione dell’energia rinnovabile) sulle famiglie con bassi livelli di consumo.

Da un lato, si è fatto notare come la struttura demografica sia cambiata negli ultimi decenni e come il vecchio sistema di tariffe progressive non necessariamente producesse benefici per gli utenti indigenti, o meglio che la platea di clienti sussidiati non comprendesse unicamente quelli in condizioni di disagio economico o povertà energetica.

Dall’altro, è evidente come quest’ultima categoria di clienti sia necessariamente toccata dalla riforma, per cui la nuova regolazione è stata approvata congiuntamente alla decisione di neutralizzare gli effetti negativi sugli utenti in disagio economico attraverso una revisione delregime di compensazione della spesa “bonus elettrico”.

Tuttavia, è opportuno richiamare il fatto che la riforma è deliberata in attuazione delle norme che recepiscono l’ultima Direttiva UE sulla promozione dell’efficienza energetica, che impone la rimozione di eventuali ostacoli tariffari alle tecnologie efficienti di produzione e consumo dell’energia.Tecnologie come le pompe di calore, le cucine elettriche a induzione o i veicoli elettrici rappresentano alcuni dei “pilastri” di un nuovo modello di sistema energetico a bassa intensità di carbonio, assieme alle tecnologie di generazione elettrica distribuita, gestite prevalentemente proprio dai consumatori finali, e che oggi sono sostenute prevalentemente da agevolazioni tariffarie. In effetti, le une e le altre tecnologie sono complementari nel disegno del futuro sistema energetico. Attraverso l’elaborazione e analisi di una serie di casi-tipo, ci si chiede, perciò, quali siano gli impatti della riforma appena approvata sulle une e sulle altre.

 

I contenuti della riforma
La riforma redistribuisce gli oneri di rete e gli oneri generali del sistema elettrico, che attualmente pesano complessivamente per il 24% della bolletta di un utente domestico medio (servito in regime di Maggior Tutela), con consumi di 2700 kWh/anno[1] e più del 55%della bolletta di un utente (servito in regime di Maggior Tutela) con consumi di circa 7500 kWh/anno[2]. La redistribuzione avviene con l’obiettivo di allineare le suddette componenti di prezzo ai costi effettivi del servizio, eliminando il preesistente sistema di sussidi tra classi di consumatori.

Modifiche alla struttura tariffaria

In estrema sintesi, sono due le modifiche fondamentali realizzate attraverso la riforma, approvata con la deliberazione 582/2015/R/EEL[3]:

  1. eliminazione della progressività nei corrispettivi tariffari;
  2. revisione della struttura della tariffa, con lo spostamento di alcuni oneri dai corrispettivi variabili, ossia quelli dovuti per ciascuna unità di energia consumata,a quelli fissi, ossia quelli dovuti da ciascun cliente e per ciascun kW di potenza impegnata.

Gradualità nell’attuazione

L’attuazione della riforma è prevista in 2 fasi in attuazione del principio di gradualità delle modifiche regolatorie.Le nuove regole saranno a regime dal 2018, mentre per il periodo transitorio si prevede quanto segue:

per il 2016 è prolungata la sperimentazione tariffaria specifica per le pompe di calore (PDC) impiegate come principale sistema di riscaldamento delle abitazioni, che già prevede l’applicazione di una struttura non progressiva, e l’AEEGSI avvierà un processo di consultazione finalizzato all’eventuale estensione della sperimentazione tariffaria a ulteriori categorie di clienti domestici (in parallelo al dispiegarsi degli effetti della riforma). 

La riforma sarà completata da modifiche nelle regole che riguardano la messa a disposizione del cliente dei dati sul prelievo massimo mensile, e la potenza contrattualmente impegnabile: su questo secondo aspetto aumenteranno le opzioni a disposizione del cliente domestico e diminuiranno i contributi di connessione e i diritti fissi dovuti per le variazioni di potenza impegnata.

Clienti in stato di disagio

Parallelamente alla riforma, l’AEEGSI conferma le proposte di revisione della legislazione sul bonus elettrico per i clienti in stato di disagio economico, presentate al Governo lo scorso luglio[4]: queste prevedono, tra le altre misure, una rimodulazione dell’entità del bonus, che passerebbe dal 20% della spesa energetica al netto delle tasse al 35% di quella tasse incluse per tutti i clienti beneficiari. Tra gli altri effetti, le proposte dell’AEEGSI dovrebbero servire proprio a neutralizzare gli impatti della riforma tariffaria sui clienti in disagio economico. Nell’ambito delle proprie attribuzioni circa l’aggiornamento degli importi del bonus, inoltre, l’AEEGSI ha previsto nella deliberazione 582/2015 che questo fosse effettuato (per il 2016) in modo da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa eventualmente derivanti dalla riforma e, in ogni caso, in modo da garantire che l’ammontare di compensazione non sia inferiore a quello del 2015[5].

 

L’impatto su utenze solo elettrico 

Gas e elettricità a confronto

L’impatto della riforma sullo sviluppo di tecnologie efficienti che impiegano elettricità presso le utenze domestiche può essere misurato mettendo a confronto una configurazione che preveda l’uso di gas come principale fonte per soddisfare il fabbisogno energetico (configurazione “gas”; è inevitabile, in questo caso, l’uso di energia elettrica, ad esempio per l’illuminazione e il condizionamento), e una configurazione che preveda unicamente l’impiego di energia elettrica (configurazione “elettricità”).

Nello specifico, si formulano le seguenti ipotesi:

L’unità abitativa presa come riferimento è una villetta di dimensioni medie[6]. Si tratta di un edificio esistente, di classe energetica bassa[7], situato nella fascia climatica E, ossia in un’area piuttosto fredda (ad esempio nella pianura padana). Queste ipotesi rispondono all’obiettivo di identificare un’unità abitativa abbastanza rappresentativa del contesto italiano e in cui possa essere facilmente realizzabile l’installazione di un sistema di riscaldamento che impieghi pompe di calore: per quest’ultima ragione non si ipotizza che l’abitazione sia in un condominio, ma una villetta (Tabella 1)[8]. Inoltre, si ipotizza un’unità abitativa esistente perché rileva comprendere se, almeno dal punto di vista economico, la riforma può favorire lo sviluppo di tecnologie che impiegano l’elettricità relativamente ad una quota di mercato più significativa rispetto al quasi trascurabile segmento degli edifici di nuova costruzione.

Per effettuare il confronto tra spesa annua per energia e costi pieni delle due configurazioni, prima e dopo la riforma, sono usati i dati sulle tariffe relativi al primo trimestre 2015, l’unico per cui sono disponibili, oltre ai valori degli elementi, dei corrispettivi e delle componenti delle tariffe allora in vigore, anche le stime dell’AEEGSI sui corrispondenti elementi,  corrispettivi e componenti nell’ipotesi di realizzazione della riforma.

Costi variabili e costo pieno

Le misure utilizzate per il confronto sono la spesa annua per la fornitura di elettricità e gas, e il costo pieno dell’investimento in un nuovo apparecchio di riscaldamento: quest’ultimo è definito, per questioni di comparabilità, come costo sostenuto per ciascun kWh di fabbisogno energetico soddisfatto, che include riscaldamento, acqua calda sanitaria, condizionamento, cucina e usi elettrici obbligati.

L’impatto a regime, ossia nel 2018,della riforma sulla spesa annua dell’utenza presa come riferimento è leggermente positivo nel caso “gas” e significativamente positivo nel caso “elettricità” (Figura 2).

Il risultato deriva dal fatto che in entrambi i casi il livello di consumo di energia elettricaè riconducibile ad utenze che prima della riforma sussidiavano i livelli di consumo più contenuto, e che perciò traggono beneficio dal superamento della tariffa progressiva.

Nel caso “elettricità”, la riforma produce un abbattimento della spesa anche rispetto alle condizioni economiche già garantite dalla tariffa dedicata alle pompe di calore impiegate come unico sistema di riscaldamento.

Se il regime dedicato alle pompe di calore già garantisce la competitività della tecnologia, almeno nel caso considerato (Figura 3)[9], la riforma produce un ulteriore abbattimento del costo pieno della configurazione “elettricità”, portando tale valore notevolmente al di sotto di quello della configurazione “gas”.

 

L’impatto su utenze con sistemi efficienti di utenza
Se l’impatto positivo sulle elettro-tecnologie per la produzione di energia termica (pompe di calore, cucine elettriche) è netto, sono meno evidenti e univoci gli effetti della riforma sulle utenze domestiche che investono in sistemi efficienti di utenza, tipicamente impianti fotovoltaici.

Prendendo come riferimento la stessa unità abitativa ipotizzata per le precedenti elaborazioni, si valuta l’impatto della riforma sul costo pieno dell’investimento in pannelli fotovoltaici. Sia per il caso “gas” che per quello “elettricità” si ipotizza un impianto dimensionato per soddisfare il 100% del consumo di elettricità, che beneficia del regime dello scambio sul posto, ossia gode di agevolazioni tariffarie rispetto all’energia prelevata corrispondente all’energia prodotta e immessa in rete in un momento antecedente o successivo a quello del prelievo.

Tempo di ritorno dell’investimento in FV

Come conseguenza della riforma, sia per la configurazione “gas” che per quella “elettricità” l’investimento infotovoltaico diventa meno conveniente. La convenienza è qui misurata utilizzando la misura del tempo di ritorno dell’investimento, considerando il valore economico del tempo: si mettono a confronto, da un lato, i costi di investimento e di manutenzione dell’impianto fotovoltaico (che gode di detrazione fiscale del 50%) e, dall’altro, i benefici economici in termini di minori costi per il prelievo dell’elettricità, derivanti all’autoconsumo, e i ricavi del contributo per lo scambio sul posto.

I risultati sono illustrati nella Figura 4, che mostra un allungamento dei tempi di ritorno come conseguenza della riforma, perché è minore l’entità del risparmio conseguibile sulla bolletta elettrica a seguito della realizzazione dell’investimento in un sistema di autoproduzione. Se è vero, infatti, che l’installazione di un sistema di generazione su scala domestica continua a produrre un abbattimento della spesa annua per energia elettrica (grazie all’autoconsumo), è altresì vero che i risparmi dell’utente produttore rispetto al semplice consumatore sono più contenuti a seguito della riforma.

Nell’arco della vita utile dell’impianto fotovoltaico (20 anni), tuttavia, l’investimento continua ad avere redditività positiva, soprattutto se l’impianto fotovoltaico è abbinato a un sistema di riscaldamento con pompe di calore.

Coerentemente con i risultati appena illustrati, il costo di soddisfare un kWh di fabbisogno energetico dell’abitazione, così come definito e stimato in precedenza per le configurazioni di solo consumo, resta sostanzialmente invariato se si installa un impianto fotovoltaico con il regime tariffario post-riforma, mentre con il precedente regime il costo pieno subiva un abbattimento che nella configurazione “elettricità”, arriva a sfiorare il 25%.

 

Elettricità più competitiva del gas?
La configurazione “elettricità” diventa sensibilmente più competitiva grazie alla riforma fino a raggiungere i costi di quella “gas”, anche se come si è appena visto l’installazione di un impianto fotovoltaico, in combinazione con pompe di calore e cucine efficienti, non produce un ammontare tanto significativo di extra-risparmio (economico) quanto quello realizzabile con il precedente regime.

Tra le due opzioni, tuttavia, resta un notevole divario nel costo di investimento: nel caso “gas” questo è sensibilmente inferiore a quello della configurazione “elettrica”, sia se si guarda ai soli apparecchi di climatizzazione (gas e split da un lato, pompa di calore idronica dall’altro), sia se si considera anche l’impianto fotovoltaico.

La riforma delle tariffe domestiche, in altri termini, non permette di superare tutte le barriere alla diffusione di elettro-tecnologie efficienti: sono altre le misure di promozione che possono incidere o che già effettivamente incidono su questo aspetto.Il grado di efficacia di tali strumenti concorrerà a determinare, assieme agli altri driver tecnologici e di mercato, la penetrazione più o meno rapida dei sistemi di produzione e consumo distribuiti e a realizzare di conseguenza il futuro modello di sistema energetico. Ci si può, poi, facilmente aspettare che il processo di trasformazione sia graduale e di lungo termine, coerentemente con il ritmo al quale saranno realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione degli impianti di climatizzazione giunti a fine vita o particolarmente antieconomici.

 

 

*Manager REF-E

NOTE

[1] Potrebbe corrispondere al caso di utente che impiega il gas per il riscaldamento, e consuma elettricità per i cosiddetti “usi elettrici obbligati” ed eventualmente per la climatizzazione estiva (si veda il seguito dell’articolo).

[2] Potrebbe corrispondere al caso di utente che impiega una pompa di calore per riscaldamento, in una fascia climatica media (si veda il seguito dell’articolo).

[3]Deliberazione 2 dicembre 2015, 582/2015/R/EEL, Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico.

[4]Segnalazione del 18 giugno 2015, 287/2015/I/COM, Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla disciplina del bonus elettrico e gas.

[5]Questa previsione si è realizzata con l’approvazione della deliberazione 657/2015/R/com.

[6] Poco più di 140 metri quadrati di superficie riscaldata, distribuiti su 2 piani. Le dimensioni sono derivate da dati ISTAT.

[7] E’ un edificio di classe E. I fabbisogni di climatizzazione (riscaldamento, acqua calda sanitaria, e condizionamento) sono stati ipotizzati in linea con lo studio di RSE “I costi delle fonti rinnovabili termiche nel settore residenziale” pubblicato su L’Energia Elettrica no. 45 di maggio-giugno 2011.

[8] I fabbisogni e i consumi di energia del caso considerato sono sensibilmente maggiori rispetto a quelli che l’AEEGSI attribuisce al cliente-tipo “casa di residenza ad alta efficienza”, ossia 6000 kWh/anno. Perciò, le valutazioni di risparmio di spesa per elettricità sono differenti da quelle desumibili dalle analisi del regolatore. Un’altra differenza significativa riguarda il costo di investimento ipotizzato per la PDC, sensibilmente più elevato rispetto a quello ipotizzato da RSE nelle analisi alla base delle valutazioni dell’AEEGSI (“Analisi della spesa energetica in un edificio “tutto elettrico””, Rapporto RSE del 01/06/2015). Anche questo input contribuisce a determinare risultati difformi da quelli osservabili o desumibili nei documenti AEEGSI. 

[9] La tariffa specifica è comunque poco utilizzata, soprattutto per mancanza di consapevolezza da parte degli utenti. 

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