All’esame del Senato il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva di riforma del sistema ETS
La commissione ambiente del Senato ha iniziato l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”.
Il termine per il recepimento della direttiva 2018/410 è scaduto lo scorso 9 ottobre e il 22 novembre 2019 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia con l’invio di una lettera di costituzione in mora. La delega al governo per il recepimento della direttiva, stabilita dalla legge di delegazione europea 2018, scade il prossimo 2 maggio.
La direttiva del 2018 riforma il mercato Ue delle quote di emissione per gli impianti industriali (ETS) per il periodo 2021-2030, prevedendo una minor disponibilità di permessi di emettere CO2, per incoraggiare gli investimenti a basse emissioni, oltre a due nuovi fondi per sostenere l’innovazione e la transizione.
Il nuovo sistema ETS prevede di tagliare le emissioni a ritmo più sostenuto rispetto al passato, con la riduzione del tetto massimo di emissioni del 2,2% l'anno invece dell'attuale 1,74%. Per evitare il surplus di quote, che ha impedito all'ETS di funzionare negli anni scorsi, il 24% delle quote eccedenti ogni anno dal 2019 al 2023 finirà in riserva, aumentando così il prezzo delle quote e incentivando di conseguenza la riduzione delle emissioni. Dal 2023 le quote in eccesso nella riserva potranno essere cancellate.
La riforma del sistema mira anche a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ossia il rischio che le imprese possano delocalizzare la produzione al di fuori dell’Europa, in paesi con regole meno stringenti in materia di riduzione delle emissioni. I settori a più alto rischio riceveranno gratuitamente tutte le loro quote ETS, mentre i settori meno esposti riceveranno gratuitamente il 30% delle quote. Dopo il 2026 inizierà una graduale eliminazione delle quote gratuite per i settori meno esposti, ad eccezione del settore del teleriscaldamento.
Nel delegare il governo a recepire la direttiva, la legge di delegazione europea 2018 ha indicato i principi e i criteri direttivi che l’esecutivo deve seguire nell'esercizio della delega:
- · razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
- · ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Ue e nazionali;
- · revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- · riassegnazione al ministero dell'Ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS;
- · abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del D.Lgs. 30/2013, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione. Oltre a ciò, l'art. 13, comma 2, delega il governo ad adottare anche le disposizioni necessarie:
- · per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021;
- · per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato dello scambio di quote di emissioni nell'Ue.
Lo schema di decreto legislativo presentato dal governo si compone di 47 articoli e 4 allegati, divisi in sei capi, e abroga il precedente decreto legislativo in materia, il n. 30 del 2013.
Il Capo I reca le disposizioni generali, ovvero l'oggetto e il campo di applicazione del decreto, nonché le definizioni.
Rispetto alla normativa attuale, cambia la definizione di «nuovo entrante» che non fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011. In tale categoria rientreranno invece coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione da parte del Comitato alla Commissione europea dell'elenco quinquennale di impianti disciplinati dal provvedimento (di cui all'articolo 25), e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale. Nell'ambito dei nuovi entranti è contemplato anche l'operatore aereo la cui attività di trasporto non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato.
Il provvedimento introduce anche la definizione di Portale ETS, non prevista dalla direttiva, che fa riferimento alla “piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato”.
Sono anche introdotte alcune definizioni in materia di trasporto aereo (“analisi del profilo di rischio” e “ispezioni”), nonché le definizioni di “piccolo emettitore” e di “piccolissimo emettitore” con cui vengono indicati, rispettivamente, gli impianti esclusi dall'EU ETS.
Il Capo II, all'articolo 4, indica la disciplina relativa al Comitato ETS, presso il ministero dell'Ambiente, come autorità nazionale competente per l’emission trading. Le principali modifiche riguardano la variazione dell'assetto organizzativo, al fine di consentire che il Comitato operi in modo efficace e senza soluzione di continuità.
Non è invece riproposta l'attuale normativa che elenca i compiti attribuiti al Comitato, né l'obbligo di trasmissione, da parte del Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, di una relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente. Quella riferita agli anni 2017 e 2018 è stata trasmessa il 22 agosto 2019.
Il Capo III comprende le norme relative al trasporto aereo, per quanto riguarda l'assegnazione e il rilascio di quote per le relative attività. Dal 1o gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare – pari al 2,2% – fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.
Si aggiungono quindi ulteriori destinazioni per i proventi delle aste: diffusione del sistema per la navigazione satellitare; Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; ricerca e innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca; costi di funzionamento del Comitato in relazione alle attività di trasporto aereo.
L'articolo 10 riscrive in modo dettagliato le attività relative ai Piani di monitoraggio delle emissioni e la loro comunicazione. L'articolo 11 disciplina il divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che abbia violato le prescrizioni del decreto per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, mentre l'articolo 12 introduce una nuova disciplina volta a individuare le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.
Il Capo IV riproduce le procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime EU ETS, compresa la possibilità per il Comitato di includere nello scambio di quote altre attività e gas, non elencati nell'allegato I.
L'articolo 23 disciplina la vendita all'asta delle quote di CO2, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal testo vigente, vale a dire l'attribuzione del 50% dei proventi ai ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico e del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le uniche differenze meritevoli di nota rispetto alla normativa vigente riguardano l'inserimento delle misure a cui è possibile destinare quota dei proventi delle aste: favorire sistemi di teleriscaldamento; finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili; promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale.
Il Capo V comprende disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei.
Il Capo VI disciplina l'informazione, la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai documenti, nonché la tutela del segreto industriale. Si prevede una relazione annuale del Comitato alla Commissione europea, di cui si individuano i principali elementi, si pone in capo all'Ispra la realizzazione, la gestione e l'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché la raccolta dei dati di base e la realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.