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In parlamento lo schema di decreto per l’attuazione della direttiva Ue del 2018 sull’efficienza energetica

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Il governo ha trasmesso al parlamento lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva Ue 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Come afferma la relazione illustrativa dello schema di decreto, la direttiva 2018/2002 promuove ulteriormente la dimensione dell'efficienza energetica secondo il principio che pone «l'efficienza energetica al primo posto», prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello Ue entro il 2030 al 32,5%. In tale senso, le modifiche introdotte dalla direttiva interessano sia l'attuale periodo d'obbligo (2014-2020), sia quelli futuri (2021-2030 e oltre).

Più nello specifico la direttiva contiene queste innovazioni:

• prolunga e rimodula l'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 fino al 2030 (e ai decenni successivi, salvo diversa indicazione della Commissione), e aggiorna le disposizioni ad esso correlate, ovvero i regimi obbligatori e le misure alternative di efficienza energetica, i metodi ed i principi comuni di calcolo, gli obblighi di pianificazione e comunicazione. L'obbligo in questione è già stato quantificato e inserito dall'Italia nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) tra gli obiettivi energetico-ambientali nazionali al 2030;

• introduce nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica, in parte differenziandole rispetto alla fatturazione dell’energia elettrica e del gas. In particolare, la direttiva promuove la fatturazione dell'energia termica basata sul consumo effettivo, approfondendo i temi di contabilizzazione dei consumi e ripartizione delle spese in ambiti condominiali, nonché la chiarezza e completezza delle informazioni fomite quale strumento per stimolare i consumatori a svolgere un ruolo attivo nel diminuire il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento.

In aggiunta, il regolamento delegato Ue 2019/826 ha previsto che gli Stati membri aggiornino le valutazioni riguardanti la stima del potenziale per la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento.

Per il recepimento della direttiva e del regolamento delegato, lo schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 in questo modo:

• estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e oltre (fatto salvo il riesame della Commissione), prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel Pniec e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, chiarisce le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici; a tal fine, conformemente a quanto stabilito dal regolamento sulla governance dell'Unione per l'energia, rimanda alla relazione elaborata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso e allegata al Pniec;

• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative. In tal senso, lo schema di decreto fornisce maggiore flessibilità rispetto all'integrazione, modifica o soppressione delle misure di promozione dell'efficienza energetica individuate, sulla base del monitoraggio dei risultati di raggiungimento degli obiettivi di cui alle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del viste dall'articolo 21 del regolamento Ue 2018/1999;

• estende lo stanziamento di risorse del Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica amministrazione Centrale (Prepac) fino al 2030, incrementando da 30 fino a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2 (metà ministero dello Sviluppo economico e metà ministero dell’Ambiente);

• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; tale obbligo è esteso anche ai dispositivi esistenti entro il 1° gennai 2027. Inoltre, lo schema di decreto chiarisce quali siano i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico;

• prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento già trasmessa alla Commissione, sulla base delle nuove indicazioni fornite nel regolamento delegato Ue 2019/826.

Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede anche:

Pubblicato in Quel che c'è da sapere

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