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IL GOVERNO E I TERREMOTI

Paga, non paga?

di: Leonello Serva


Il terremoto in Emilia ha distratto l’attenzione dell’opinione pubblica dalla riforma della Protezione civile predisposta dal governo con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59.

All’articolo 2, comma 1, del decreto si stabilisce chepossono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati”. Allo scopo, (art. 2, comma 2), dovrà essere redatto “entro 90 giorni, un regolamento attuativo “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;

b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;

c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;

d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

Per la predisposizione di questo regolamento, il Dipartimento della protezione civile dovrà fornire (art. 2, comma 3) entro 30 giorni i dati relativi a:

a) mappatura del territorio per grado di rischio;

b) stima della platea dei soggetti interessati;

c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;

d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

E’ evidente che, con tale iniziativa, lo Stato si riproponeva di non pagare le spese ai privati per i danni a seguito di eventi naturali di qualsiasi tipo (comprese le eruzioni vulcaniche!) e quindi consigliava di munirsi di un’assicurazione, come fanno in tanti altri paesi, primo tra tutti gli USA. È successo invece che nel periodo transitorio di prima applicazione, un modesto terremoto scuote una zona che molti (troppi) ignoranti consideravano a basso rischio sismico e lo Stato interviene come ai tempi precedenti il decreto-legge, che però non viene ritirato. Ci sarebbe da riflettere sulla casualità tra l’emissione del decreto, il periodo di prova e i terremoti in Emilia (e speriamo non ci attendano altre sorprese). Riflettiamo anche noi, ma lo facciamo non tanto per capire come si fa ad avere invarianza di gettito fiscale e deducibilità del premio di assicurazione, ma solo per cercare di comprendere che tipo di prodotto è quello descritto all’articolo 2, comma 3.

Non mi risulta, infatti, che esistano mappature di dettaglio sufficiente per rispondere seriamente al punto a); né che la Protezione civile sia in grado di fornire quanto enunciato al punto c). A questo proposito, è utile sottolineare che i dati di spesa per le ricostruzioni a seguito di eventi sismici, illustrati nel numero del 29 maggio 2012 di “Astrolabio”, sono stati reperiti dopo una lunga e difficoltosa ricerca su più fonti. Inoltre, questi dati presentano una grave lacuna che non ci è stato possibile superare: le stime effettuate, infatti, non discriminano tra edifici pubblici e privati e ciò rappresenta una gravissima carenza ai fini dell’utilizzo di questi dati per valutare la potenziale riduzione della spesa pubblica. Qualora risultasse infatti che la spesa per il privato fosse molto inferiore di quella per il pubblico (scuole, ospedali, chiese, monumenti, infrastrutture, ecc.) risulterebbe evidente l’irrilevanza del decreto-legge.

Aspettiamo però fiduciosi i previsti “trenta giorni” (che chissà quanti saranno in realtà) e vedremo quello che verrà fornito dalla Protezione civile.

Ad ogni modo, continuo a ritenere che, almeno per il rischio sismico, sia molto più semplice seguire la via indicata nel numero precedente di “Astrolabio”, vale a dire la messa in sicurezza dell’immobile a prescindere dall’ubicazione (in altre parole considerando pragmaticamente sismico tutto il territorio italiano), sulla base di un’adeguata copertura assicurativa che ne garantisca la qualità. Ciò necessita solo di volontà individuale e pubblica. E’ evidente che la deducibilità delle spese per il privato sarebbe un elemento fortemente incentivante.

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