Tags: Energia, Fonti fossili, Puglia

GASDOTTO TAP

L’Infinita Guerriglia Giudiziaria

di: Beniamino Bonardi
Con il sequestro di una parte del cantiere, disposto il 27 aprile dalla procura di Lecce, si aggiunge un nuovo tassello alle vicende che in questi anni hanno osteggiato il metanodotto TAP, Trans-Adriatic Pipeline. L’autore ha ricostruito per L’Astrolabio la cronistoria di una guerriglia che conosciamo per le immagini dei blocchi stradali e campestri degli antagonisti No Tap ma che ha avuto le sue fasi salienti nelle aule della giustizia amministrativa e penale.


Il gasdotto TAP, Trans-Adriatic Pipeline dovrebbe essere operativo dal 2020 e porterà in Italia circa nove miliardi di metri cubi di gas, un quantitativo che, secondo quanto dichiarato dal governo nel marzo 2017 in risposta a un’interrogazione alla Camera, potrà essere raddoppiato in futuro senza modifiche al progetto approvato.

Secondo quanto affermato dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, durante un question time del 5 aprile 2017 alla Camera, il metanodotto TAP “accrescerà la sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti di provenienza del gas, l'aumento dell'offerta e del numero di fornitori in concorrenza sul mercato italiano ed europeo, con effetti a tendere positivi sui prezzi. L'Italia attualmente dipende, infatti, per il 45 per cento dal gas russo, percentuale che sale al 65 nei picchi invernali; gran parte delle altre forniture vengono, poi, dall'Algeria e dalla Libia, che è ancora un'area instabile. Complessivamente, da qui al 2020, scadranno contratti di fornitura a lungo termine per un totale di 35 miliardi di metri cubi di gas, con un deficit potenziale rispetto alla domanda prevista pari a 14 miliardi di metri cubi. Il TAP dovrà garantire questo gap in maniera significativa”.

Riassumiamo le tappe delle vicende giudiziarie, amministrative e penali, con cui si è cercato di bloccare il progetto.

Settembre 2014 – Il Comune di Melendugno impugna davanti al Tar del Lazio  il decreto con cui il ministro dell’Ambiente aveva rilasciato la Valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del TAP e la delibera del 10 settembre 2014 con cui il Consiglio dei ministri aveva fatto propria la posizione del Ministero dell’Ambiente, superando il parere negativo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo. La Regione Puglia chiede al Tar di accogliere il ricorso.

Maggio 2015 – Il ministro dello Sviluppo Economico del governo Renzi, Federica Guidi, firma il decreto di autorizzazione unica del metanodotto d’interconnessione Albania-Italia “Trans Adriatic Pipeline” (TAP). L’inizio dei lavori è stabilito entro il 16 maggio 2016, mentre l’operatività dell’infrastruttura dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020. Il costo dell’opera è calcolato in 40 miliardi di euro. Il gasdotto parte dalle rive del mar Caspio, in Azerbaigian e, attraversando Grecia e Albania, arriverà in Puglia, sul litorale di San Foca nella marina di Melendugno, nel Salento.

Il punto di approdo del gasdotto era stato contestato dalla Regione Puglia che, nel corso della procedura di Valutazione d’impatto ambientale, aveva espresso parere contrario. Parere sfavorevole era stato espresso anche dal Ministero dei Beni Culturali.

La valutazione finale d’impatto ambientale, da parte del Ministero dell’Ambiente era stata invece favorevole, con diverse prescrizioni che, come affermato dal ministro Gian Luca Galletti durante un question time del settembre 2014 alla Camera, “hanno recepito integralmente le prescrizioni a sua volta dettate dalla competente Soprintendenza, relative alla tutela di eventuali ritrovamenti archeologici in fase di esecuzione dei lavori”.

In merito ai rilievi sollevati dal ministero dei Beni Culturali, il ministro dell’Ambiente affermò di ritenere che quelle criticità fossero “del tutto superate dal decreto VIA che, attraverso un quadro prescrittivo severo e circostanziato, reca tutte le garanzie per una realizzazione compatibile del progetto, che tengono conto sia delle osservazioni di natura non prettamente paesaggistica, quali attraversamento della fascia costiera, interferenza con la falda acquifera, caratteristiche geologiche dell’area, sia degli aspetti paesaggistici caratterizzanti quali uliveti, muretti a secco, presenza diffusa di pajare e affioramenti rocciosi”.

Luglio 2015 – Il Comune di Melendugno ricorre nuovamente al Tar del Lazio contro il decreto del ministro dello Sviluppo Economico di autorizzazione unica della TAP. Anche la Regione Puglia presenta due ricorsi allo stesso Tar.

Febbraio 2016 – Il Tar del Lazio respinge i due ricorsi del Comune di Melendugno e della Regione Puglia, che ricorrono in appello al Consiglio di Stato.

Febbraio 2017 – Il Gip archivia, su richiesta degli stessi pm, la doppia inchiesta avviata dalla Procura di Lecce in seguito ad alcuni esposti del Comune di Melendugno e del Comitato No Tap Salento. Per il gip, la Direttiva Seveso “non può intendersi applicabile al gasdotto Tap in esame”, mentre “l’iter autorizzativo si è svolto nella più assoluta linearità e legittimità” e “non si ravvisa alcuna condotta penalmente rilevante”.

Marzo 2017 – Il Consiglio di Stato respinge gli appelli proposti dal Comune di Melendugno e dalla Regione Puglia nei confronti della sentenza del Tar Lazio, ritenendo che la Valutazione di impatto ambientale resa dalla Commissione VIA avesse approfonditamente vagliato tutte le problematiche naturalistiche e che anche la scelta dell’approdo nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, all’interno del Comune di Melendugno, fosse stata preceduta da una completa analisi delle undici possibili alternative. Inoltre, Il Consiglio di Stato esclude che l’opera dovesse essere assoggettata alla “Direttiva Seveso” e afferma che è stato rispettato il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato nella procedura di superamento del dissenso espresso dalla Regione alla realizzazione dell’opera.

5 Aprile 2017 – La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità del terzo comma dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, che fissa vincoli urbanistici sui terreni interessati dall'espianto degli ulivi colpiti da Xylella. La Consulta ha cassato il comma 3 perché prevede che da tali vincoli sia esentata, a certe condizioni, soltanto la realizzazione delle opere pubbliche e non anche quelle private. La norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri, secondo il quale la normativa regionale ostacolava, di fatto, la realizzazione del gasdotto TAP che, essendo un’opera “privata”, non rientrava nella deroga prevista dalla legge regionale per le sole opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.

6 aprile 2017 - Il giorno successivo alla sentenza della Consulta, il Tar del Lazio sospende l’autorizzazione all’espianto degli ulivi nell’area del cantiere TAP di Melendugno, accogliendo la richiesta della Regione Puglia, in attesa della discussione nel merito del ricorso della Regione, prevista il 19 aprile. La Regione chiede l’annullamento delle Note del Ministero dell’Ambiente con cui è stata dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione “A44”, riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori, autorizzando TAP all’espianto degli ulivi ricadenti nell’area interessata dal cantiere.

20 aprile 2017 – Il Tar del Lazio respinge il ricorso della Regione Puglia contro il Ministero dell’Ambiente e la società Trans Adriatic Pipeline Ag in merito alla rimozione degli ulivi per realizzare la strada d’accesso all’area di cantiere del metanodotto TAP.

Secondo il Tar, la verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale che ha definito positivamente la valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto TAP rientra nella competenza del Ministero dell’Ambiente, dato che si tratta di un’opera dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato, con conseguente affidamento allo Stato stesso della verifica in rapporto alle prescrizioni, contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il Tar chiarisce anche che, sebbene la Regione Puglia sia indicata nel decreto ministeriale che ha definito positivamente la VIA come ente vigilante, il Ministero dell’Ambiente rimane titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto VIA. La sentenza ricorda che la Regione, in ogni caso, nelle sue varie note interlocutorie, ha rimesso la valutazione finale al Ministero, pur essendo coinvolta quale ente vigilante nella verifica dell’ottemperanza alla prescrizione “A44”.

Ma il Tar osserva anche che “due articolazioni della stessa Regione Puglia (il Dipartimento Agricoltura – sezione osservatorio fitosanitario ed il Dipartimento Agricoltura – servizio provinciale agricoltura di Lecce), rispettivamente con provvedimenti n. 821 del 6 marzo e n. 12482 del 9 marzo 2017, hanno concesso alla società TAP l’autorizzazione all’espianto delle 211 piante di ulivo, oggetto della presente controversia”.

Ottobre 2017 – La Corte Costituzionale giudica inammissibile il conflitto sollevato nel dicembre 2016 dalla Regione Puglia contro lo Stato in relazione al procedimento di autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP. La sentenza conferma la validità del provvedimento che ha autorizzato la costruzione del gasdotto.

Nel ricorso in cui sollevava conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Regione Puglia ricordava di aver espresso il proprio dissenso motivato sul progetto relativo alla costruzione del gasdotto TAP, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2566 del 2 dicembre 2014, e che a fronte di tale diniego il procedimento era stato rimesso alla presidenza del Consiglio e si era concluso con il rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell’autorizzazione alla costruzione del gasdotto, senza che fosse “mai stata intrapresa alcuna trattativa con la Regione per trovare una soluzione quanto più possibile condivisa”.

Il silenzio del Ministero era continuato anche di fronte a due diffide inviategli nel giugno e settembre 2016, con cui la Regione chiedeva di riesaminare la procedura per l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto e, conseguentemente, di annullarlo o revocarlo.

Nella sua sentenza, la Corte Costituzionale afferma che la Regione Puglia, invece di sollevare il conflitto di attribuzioni, avrebbe dovuto impugnare l’atto del governo, cosa che non ha fatto.

Gennaio 2018 – Il Gip accorda la riapertura dell’inchiesta della Procura di Lecce sul gasdotto TAP, in seguito all’esposto di otto sindaci del Salento, appoggiati dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per accertare se il gasdotto debba essere assoggettato alla Direttiva Seveso.

27 aprile 2018 – In seguito ad un esposto del sindaco di Melendugno e di parlamentari del Movimento Cinque Stelle, che avevano visitato l’area di cantiere quattro giorni prima, su mandato della Procura di Lecce, i Carabinieri del Noe e i Forestali sequestrano a Melendugno una parte dell’area di cantiere del gasdotto TAP (il “cluster 5”) per violazione della prescrizione contenute nella Valutazione di impatto ambientale.

Nelle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico sarebbero stati ignorati i vincoli paesaggistici esistenti a Melendugno. La Procura di Lecce ha disposto il sequestro probatorio di 60 ettari, poi ridotti a quattro, in contrada Le Paesane anche sulla base di un altro motivo: non sarebbe stato rispetto il periodo, compreso tra dicembre e febbraio, in cui poter procedere all’espianto degli ulivi. Al momento dell’apposizione dei sigilli, però, erano già stati estirpati e collocati in vaso, ai fini del reimpianto, tutti e 448 gli alberi da spostare per far spazio alla pista del cantiere. Clara Risso, legale rappresentante di Tap, risulta indagata per i reati di opere eseguite in assenza di autorizzazione, distruzione e deturpamento di bellezze naturali, distruzione o deterioramento di piante di alberi e abusivismo in aree sottoposte a vincolo.

In un tweet, la società Trans Adriatic Pipeline Ag, “nella convinzione di aver operato nel rispetto delle disposizioni legislative e delle autorizzazioni ricevute, ribadisce l’assoluta fiducia nella magistratura e fornirà tempestivamente alla Procura tutti i chiarimenti necessari volti ad ottenere il dissequestro dell’area”.

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