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UNA NUOVA RIFORMA DELL’ENEA

Che Sia la Volta Buona?

di: Fabio Pistella
Un emendamento sul riordino dell’ENEA (emendamento 3.0.500, in allegato) è stato presentato in Senato, nelle scorse settimane, dal relatore del collegato ambientale (A.S. 1676). In proposito pubblichiamo il commento di Fabio Pistella che è stato a lungo direttore generale dell’Enea.


Il testo di riforma dell’ENEA presentato dal relatore del collegato ambientale in Aula al Senato è da valutare positivamente per una serie di motivi.

Sul piano della tecnica parlamentare, dato il rischio di intasamento del Parlamento in stagione di legge di stabilità, sarebbe positiva la scelta di aggiungere un articolo al collegato ambiente, uno dei pochi testi che hanno possibilità di procedere tempestivamente nell’iter di approvazione.

Quanto alla tecnica legislativa, il testo predisposto è sintetico: fissa i principi e rimanda a statuto e regolamento per le specificazioni. E’ condivisibile la formulazione del mandato “finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile”. Importante la menziona esplicita dell’autonomia attribuita all’Ente.

Sul piano dell’assetto di vertice, la scelta di tre componenti il CdA compreso il Presidente garantisce collegialità ed evita complesse mediazioni fonte di dispersione. Lo stesso principio di snellezza deve essere mantenuto nei rapporti con i Ministeri: in passato la cosiddetta co-vigilanza dei tre Ministeri Sviluppo Economico, Università e Ricerca generava incertezza strategica e sterili polemiche tra Ministeri. Peraltro vigilanza è termine orribile, ricorda la libertà vigilata; il ruolo del Governo dovrebbe essere quello di indirizzo programmatico, committenza di attività, valutazione dei risultati.

Non è chiaro al momento il destino di questo testo: si pensa a una riformulazione che ne consenta l’approvazione nell’ambito del collegato ambiente o a un suo stralcio per un iter separato. Si vocifera che la mancata approvazione derivi da divergenze tra Ministeri sulla ripartizione delle rispettive attribuzioni. Al riguardo meglio un britannico “no comment”.

Auspicando comunque che venga al più presto varato un testo non troppo dissimile da quello allegato è utile iniziare a riflettere sulla sostanza dei contenuti di attività dell’ENEA. I concetti chiave sono presenti

1. Ricerca e innovazione tecnologica

2. Servizi avanzati alleimprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini

3. Sviluppo economico sostenibile

Sul primo punto l’aspetto qualificante è salvaguardare l’inestricabile proficuo intreccio tra ricerca e innovazione abbandonando il modello teorico, che non ha mai funzionato, basato sulla ripartizione di funzioni in una presunta sequenza temporale tra la produzione di conoscenze e la loro valorizzazione; il modello denominato in gergo “pacchetto con brevetto” predisposto dal ricercatore che lo consegna all’impresa non funziona; il miglior trasferimento scienza impresa avviene attraverso progetti comuni; non a caso a questo modello (ricerca cooperativa) la Commissione Europea destina dai tempi del VII Programma Quadro il 70 % delle risorse finanziarie allocate all’obiettivo Ricerca Sviluppo Innovazione.

Il secondo punto, ovviamente correlato al primo, ha duplice finalità: prescrive che un Ente come l’ENEA debba creare valore (in questo senso estensivo va interpretato il termine “servizi”) ed esplicita come l’interlocutore-destinatario di questo valore debba essere il più esteso possibile e non limitarsi alla dimensione impresa.

La dizione sviluppo economico sostenibile è la più efficace (oltre che la più moderna) perché supera i limiti di organizzazioni e programmi con assetti e finalità per settori verticali (energia, ambiente, trasporti telecomunicazioni, …). Si potrà usare questa classificazione retrò per i comparti produttivi, ma nella produzione di conoscenze e capacità tecnologiche è evidente la necessità di un approccio integrato che tenga conto di interdipendenze e compatibilità. La gestibilità di questi intrecci è facilitata da una organizzazione delle attività per tecnologie (termine positivamente conservato nella declinazione dell’acronimo dell’Ente). E’ ormai evidente che robotica, laser, nuovi materiali, ICT, biotecnologie ecc. – la Commissione Europea le chiama “key core enabling technologies” - sono trasversali ai tradizionali settori verticali e che occorre in strutture tecnico – scientifiche complesse come l’ENEA incrociare una solida organizzazione per tecnologie con una struttura, snella e dinamica, di project management per obiettivi.

Da questo punto di vista si potrebbe sostenere che nella specificazione dei compiti i termini energia e ambiente non siano indispensabili in quanto ovviamente compresi nell’espressione sviluppo sostenibile. L’importante è che qualcuno in fase di specificazione non si inventi che la loro presenza nella norma sia a carattere esaustivo: sarebbe contraddittorio con il senso di sviluppo sostenibile e sul piano pratico metterebbe in discussione la presenza su temi quali l’agricoltura sostenibile sui quali l’ENEA ha tradizioni e presenze attuali da valorizzare.

Per l’ENEA sarà importante coprire integralmente il percorso che trasforma le conoscenze in competenze (cioè conoscenze organizzate a coprire una data tematica) e le competenze in capacità (disporre di professionalità e attrezzature perché le competenze siano foriere di risultati operativi): la sua storia lo rende strumento unico su molte tematiche per arrivare allo stadio di capacità (l’esercizio di grandi impianti sperimentali e la gestione di programmi complessi fanno parte del DNA dell’ENEA).

Quanto alla provenienza e alla destinazione delle risorse finanziarie lo strumento prevalente può essere l’Accordo di Programma (anche multilaterale) attraverso il quale un soggetto pubblico commissiona attività all’ENEA e ne verifica i risultati. Decisivo anche comprendere che alcune importanti fonti di finanziamento diverse dal Bilancio dello Stato hanno il vincolo del cofinanziamento ( tipico è il caso dei Progetti UE ). In questo schema conferire risorse all’ENEA è un meccanismo moltiplicatore nella misura in cui possono essere destinate a finanziare progetti comunitari ai quali, indipendentemente dalla qualità della proposta italiana, non si accede se non si dispone della prescritta quota di cofinanziamento. Il successo del sistema ricerca italiano (e l’ENEA è in prima fila) nell’accesso ai fondi comunitari in proporzione a numero di ricercatori e budget disponibile viene considerato un record internazionale (anche se molte analisi superficiali sostengono il contrario). Più in generale, la capacità di mettere tempestivamente a frutto tecnologie innovative è fattore decisivo per il successo nella competizione internazionale. In un paese come l’Italia, il cui sistema produttivo è fatto di PMI, sarebbe di grande aiuto una funzione affidata all’ENEA aggregante di apporti che, da soli, sarebbero sotto soglia per sfondare sui mercati.

L’augurio è che queste considerazioni possano, approvato in Parlamento un minitesto di riforma, costituire la base per i successivi lavori volti a precisare obiettivi, programmi, meccanismi (l’indicazione nel testo del relatore è che questi lavori si concludano entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma). L’augurio non è solo che si riprenda l’ENEA, per la verità attualmente piuttosto in crisi, ma soprattutto che il sistema produttivo trovi nell’ENEA un forte contributo a quel salto di qualità di cui ha bisogno.

 

Allegato

«Articolo 3-bis.

(Modifiche all’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e` sostituito come segue:

«Art. 37 - (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA) –

1. E ` istituita,sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile(ENEA).

2. L’ENEA e` un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonche´ alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l’efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione adessa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresı`, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre2003, n. 257.

4. Sono organi dell’ENEA:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di amministrazione;

c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente e` il legale rappresentante dell’ENEA, la dirige e ne e`responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, e` nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalita`, efficienza ed economicita`lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita` e del personale. Con lo statuto sono altresı` disciplinate le modalita` di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economicoe uno dal Ministero dell’economia e delle finanze.

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