Quel che c’è nel decreto Milleproroghe approvato dalla Camera


La Camera ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che ora passa al Senato in un testo modificato rispetto a quello presentato originariamente dal governo.

Il comma 8-ter dell’articolo 1, introdotto dalla Camera, proroga al 30 giugno 2020 il termine entro cui i Comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. La proroga si applica ai Comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Il comma 10-septies dell’articolo 1, introdotto dalla Camera, proroga dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine (previsto dall’art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

L’articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e quindi entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

L’articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell’anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l’anno 2019, per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.          

L’articolo 12, comma 2, estende la possibilità di fruire del contributo (cosiddetto ecobonus) per l’acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati “Euro zero”. Con il comma 2-bis, introdotto in Commissione, si abbassa, da 70 a 60 gr/Km, la soglia massima di emissione di CO2 prevista per poter fruire dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli, escludendo dal contributo i veicoli ibridi con più alte emissioni di CO2.

Il comma 3 dell’articolo 12, interamente sostituito nel corso dell’esame alla Camera rispetto al testo presentato dal governo, proroga la cessazione del regime di maggior tutela nella vendita di elettricità e gas e stabilisce requisiti per l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia elettrica, modificando la legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza).

La nuova formulazione dispone:

- la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;

- la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022;

- demanda all’Arera l’adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura;

- detta disposizioni sulle modalità e i criteri dell’ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, nonché sull’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con particolare riferimento ai criteri per la permanenza e l’esclusione dei soggetti dall’Elenco stesso

Il comma 4-bis dell’articolo 12, introdotto dalla Camera, estende da 18 a 24 mesi, quindi fino al febbraio 2021, il termine previsto dal decreto Semplificazioni entro cui il governo deve approvare - con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente – il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Nelle aree che risulteranno non compatibili sarà comunque ammessa l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.
Come previsto dal decreto Semplificazioni (articolo 11-ter, D.L. n. 135/2018), fino all'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e dei permessi già in essere, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

commi 5-bis-5-quater dell’articolo 24, introdotti dalla Camera, prevedono risorse volte alla promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano e nel territorio di Roma capitale. In particolare, il comma 5-bis incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l’adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana. Il comma 5-ter assegna alla Regione Lazio risorse per un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5 milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10).

L’articolo 40-ter, introdotto dalla Camera, dispone la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche. In particolare, l’articolo dispone la proroga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e limitatamente all’anno 2020, degli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), relativi agli gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

L’articolo 42-bis, introdotto dalla Camera, prevede che - nelle more del completo recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II), in attuazione delle disposizioni ivi contenute in materia di autoconsumo di energia rinnovabile e di comunità di energia rinnovabile (artt. 21 e 22 della Direttiva RED II) - sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili.

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