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Economia circolare e rifiuti: le proposte della Commissione europea

di: Beniamino Bonardi

Le misure sull'economia circolare, presentate lo scorso dicembre dalla Commissione europea, comprendono un pacchetto di proposte che modificano sei direttive riguardanti la gestione di vari tipi di rifiuti: la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, la 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti , la 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso , la 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli elementi principali delle proposte di modifica della legislazione dell'Unione sui rifiuti sono i seguenti:

- allineamento delle definizioni;

- aumento al 65% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani;

- aumento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e semplificazione dell'insieme degli obiettivi;

- graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

- maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico in materia di classificazione come "sottoprodotto" e di cessazione della qualifica di rifiuto;

- nuove misure per promuovere la prevenzione, anche dei rifiuti alimentari, e il riutilizzo;

- introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;

- introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;

- semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione.

 

La prima proposta è quella che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e nelle premesse si osserva che “sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti”.

 

Definizioni - La proposta della Commissione Ue include nella direttiva 2008/98/CE la definizione di “rifiuti urbani”, “rifiuti da costruzione e demolizione”, “processo finale di riciclaggio” e “riempimento”, allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

In una relazione predisposta dal ministero dell’Ambiente e trasmessa a Camera e Senato dal dipartimento Politiche comunitarie di Palazzo Chigi, si evidenziano alcuni “elementi di potenziale criticità” della proposta, tra cui il fatto che “non chiarisce alcuni concetti e definizioni fondamentali quali quelli di ‘recupero’, ‘riciclaggio’ ed ‘end of waste’, né le relazioni che intercorrono tra tali definizioni”, che “sono invece fondamentali ai fini di una omogenea applicazione della direttiva stessa in tutti i paesi dell’Unione. Al momento, infatti, operazioni che in Italia sono considerate mero recupero di materia possono essere considerate in altri Stati come operazioni di riciclaggio ed essere conteggiate ai fini di raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani”. La relazione mette il miglioramento delle definizioni di recupero, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo ed end of waste tra le modifiche alla proposta ritenute “necessarie e opportune”.

 

Rifiuti urbani - Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento di questi obiettivi siano controllati in modo più efficace, la Commissione Ue propone una definizione di “rifiuti urbani” in linea con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Ocse. Quindi, per “rifiuti urbani” si devono intendere:

- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;

- rifiuti ingombranti, compresi elettrodomestici, materassi, mobili;

- rifiuti di giardino, comprese foglie e sfalci d'erba;

 - rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione e quantità, sono equiparabili ai rifiuti domestici;

- rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione.

 

Rifiuti organici – Sotto questa definizione, la proposta della Commissione Ue comprende i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici.

 

Mangimi - Le sostanze a base di vegetali provenienti dall'industria agroalimentare e gli alimenti non d'origine animale non più destinati al consumo umano che s’intendono utilizzare come mangimi non sono considerati rifiuti.

 

Preparazione per il riutilizzo – Questa definizione comprende le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i rifiuti, i prodotti o i componenti di prodotti che sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo o nell'ambito di un sistema riconosciuto di cauzione-rimborso sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento.

Secondo la relazione del ministero dell’Ambiente trasmessa a Camera e Senato, questa modifica crea “confusione tra i concetti di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo”.

 

Processo finale di riciclaggio – Oltre alla definizione di “riciclaggio” prevista dalla direttiva 2008/98/CE, la Commissione Ue propone di introdurre questa nuova definizione, con cui si deve intendere il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun’altra operazione di cernita meccanica e i materiali di rifiuto entrano in un processo di produzione che li ritrasforma in prodotti, materiali o sostanze.

 

Riempimento – Con questo termine si deve intendere qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo

 

Cessazione della qualifica di rifiuto – Nell’attuale direttiva 2008/98/CE, tra i casi per cui i rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero cessano di essere considerati tali, vi è quello in cui “la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici”. La proposta della Commissione Ue propone una modifica, richiedendo soltanto che la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzata/o per scopi specifici, e non che lo sia “comunemente”.

La direttiva attualmente in vigore stabilisce che i rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti “cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio”. La proposta di modifica della Commissione Ue, invece, prevede che “possono essere considerati preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se sono stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o a recupero in conformità con le suddette direttive”.

 

Incentivi e gerarchia dei rifiuti – La proposta della Commissione Ue afferma che “gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento senza recupero di energia, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali”.

Di conseguenza viene prevista una nuova disposizione, secondo cui “gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni".

 

Prevenzione dei rifiuti – La proposta della Commissione Ue rafforza gli obblighi degli Stati nel campo della prevenzione, anche per quanto riguarda “la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici”. Viene previsto che la Commissione possa “adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità”.

 

Obiettivi di riciclaggio – L’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani proposto dalla Commissione Ue è del 60% al 2025 e del 65% al 2030. Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia potranno ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento di questi obiettivi.

 

Metodologia di calcolo – La proposta della Commissione Ue introduce un sistema armonizzato per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio, che la relazione del ministero dell’Ambiente trasmessa al parlamento chiede di migliorare.

 

Raccolta dei rifiuti organici – La proposta della Commissione Ue la prevede come obbligo, “ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost”.

 

Comunicazione dei dati – La proposta della Commissione Ue elimina le relazioni triennali sullo stato di attuazione redatte dai singoli Stati, “perché non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi”. Viene invece previsto che la conformità sia verificata esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri dovranno comunicare ogni anno alla Commissione Ue.

La relazione del ministero dell’Ambiente trasmessa a Camera e Senato giudica questo sistema di rendicontazione “gravoso per l’Amministrazione centrale” e solo in parte compensato dall’eliminazione del report triennale. Il ministero chiede di “cercare di portare l’obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale”.

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