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SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI

Istituzione o Riforma?

Al termine di un lungo iter che ha visto rimbalzare più volte il testo tra i due rami del Parlamento, la Camera ha definitivamente approvato, il 15 giugno, la legge dal titolo “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Il provvedimento contiene alcuni importanti elementi, tra i quali, in particolare, la previsione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) e di specifici strumenti di finanziamento che, pur nell’ambito requisito posto di invarianza della spesa pubblica, potrebbero contribuire ad attenuare la carenza di risorse economiche, uno dei problemi che ha storicamente afflitto le agenzie per l’ambiente.


I LEPTA, dando attuazione, per gli aspetti ambientali, a quanto stabilisce in termini generali l’articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, potranno consentire di stabilire lo standard di protezione dell’ambiente che dovrà essere garantito su tutto il territorio nazionale, “anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria”. Va ricordando che lo stesso articolo della Costituzione include la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra le materie per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Peraltro, la legge prevede che i LEPTA, insieme ai criteri di finanziamento per il loro raggiungimento, vengano stabiliti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore: purtroppo, l’aleatorietà di simili previsioni è esperienza fortemente consolidata.

Nel salutare come evento positivo la definitiva approvazione della legge e rinviando ad un più attento esame qualche eventuale osservazione di dettaglio, dobbiamo tuttavia evidenziare due motivi di rammarico.

Il primo sta nel fatto che la legge, non includendo tra le funzioni dell’Ispra i controlli sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, ha rinunciato a contrastare l’incomprensibile volontà di separare quelle funzioni dal sistema di protezione ambientale, quando proprio il loro incardinamento in quel sistema aveva garantito l’autorevolezza e l’indipendenza che il loro esercizio impone.

Il secondo motivo di rammarico riguarda la scelta di presentare l’operazione che la legge compie sul sistema delle agenzie ambientali come la sua istituzione, anziché, più correttamente, come una sua riforma. Il sistema, infatti, al di là di una sua formale denominazione, già esiste da ventidue anni, da quando cioè venne istituito come diretta conseguenza del referendum voluto dagli Amici della Terra con il quale, nel 1993, veniva definitivamente affermata la necessità che ai controlli ambientali fosse riconosciuta una specifica identità e una loro autonomia .

Riteniamo pertanto utile ricordare le vicende che portarono a quell’istituzione e la vita, non facile, che l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha poi avuto, riproponendo l’articolo che Mario Signorino ha scritto nel 2014, in occasione del ventesimo anniversario della legge 61/94 che fece nascere le agenzie ambientali, anch'essa ideata e promossa dagli Amici della Terra.

 

 

IL VENTENNALE DELLA LEGGE 61/94 SULLE AGENZIE AMBIENTALI

Breve la storia felice dell’Anpa

 

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